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Diritto 24 Dicembre 2019

Obbligazione principale e contratto autonomo di garanzia

Non è possibile fare un solo decreto ingiuntivo nei confronti del debitore principale e del garante autonomo.

La causa dell’obbligazione principale è ontologicamente diversa da quella del contratto autonomo che la garantisce, pertanto non è possibile fare un solo decreto ingiuntivo nei confronti del debitore principale e del garante autonomo. Questo è il principio emesso dalla Cassazione Civile, con la sent. 12.12.2019, n. 32402, nell’ambito di un giudizio instaurato da un istituto di credito. La Corte di legittimità ha ribadito che la solidarietà sussiste quando più soggetti sono tenuti a eseguire la medesima prestazione, sicchè l’adempimento di uno abbia effetto liberatorio nei confronti di tutti. L’eadem causa si riscontra non solo quando la fonte o il titolo sia unico, ma anche in presenza di fattispecie diverse, collegate da nessi che valgano a farle considerare come un complesso unitario (Cass. Sez. U. n. 423/1988). L’unicità dal fatto costitutivo non è in vero previsto dall’art. 1292 C.C., né appare desumibile dalla ricostruzione sistematica dell’istituto, che pone anzi, all’art. 1294 C.C. una presunzione di solidarietà tra più condebitori, se non risulti diversamente dal titolo o dalla legge. Ciò che qualifica la solidarietà è dunque l’identità della prestazione, essendo essenziale che tutti i debitori siano obbligati non già a più prestazioni identiche, ma a un’unica prestazione (Cass. n....

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