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Diritto
19 Ottobre 2020
Obblighi del lottizzatore per l'acquirente dell'immobile
L'adempimento assunto nei confronti del Comune con la convenzione non può essere preteso nei confronti degli acquirenti di singoli lotti di terreno edificati.
L'adempimento dell'obbligazione di realizzare opere di urbanizzazione (primaria e secondaria) assunta dal privato lottizzatore nei confronti del Comune con la convenzione di lottizzazione può essere preteso dal Comune stesso in via giurisdizionale e coattiva soltanto nei suoi confronti e non contro gli aventi causa del lottizzatore, acquirenti di singoli lotti di terreno edificati, stante la loro estraneità alla convenzione. Né è plausibile o condivisibile ricondurre l'attuale proprietario degli immobili nella categoria degli obbligati propter rem, posto che la costante giurisprudenza della Cassazione limita la cerchia degli obbligati esclusivamente a coloro che in una lottizzazione hanno chiesto e ottenuto le concessioni edilizie, e non anche a coloro che in seguito hanno acquistato gli immobili. Questi, infatti, utilizzano le opere di urbanizzazione, ma non sono tenuti a pagare gli oneri relativi, che gravano solo sui titolari del permesso di costruire.
Una conferma arriva anche dal TAR Sardegna, Sez. I, Cagliari, sentenza 22.01.2020, n. 45. Al riguardo, si menziona la Cass. Sez. III Civile, 20.08.2015, n. 16999, che ha deciso, nel rigettare il ricorso, che l'obbligazione di provvedere alla realizzazione delle opere di urbanizzazione assunta da colui che stipula una convenzione edilizia è propter rem, nel senso che va adempiuta non solo da colui che tale convenzione ha stipulato, ma anche da colui, se soggetto diverso, che...