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Diritto 13 Agosto 2021

Obblighi dichiarativi omessi? Maggiori possibilità per il Fisco

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, le Entrate dispongono di ampi margini riguardo alle metodiche d'accertamento fruibili.

Nell'ordinanza 21.07.2021, n. 20802, la Sezione tributaria della Cassazione ha avuto modo di chiarire come, in materia di accertamento concernente i profili di imposizione diretta del contribuente, riguardo alla specifica ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, la determinazione del carico reddituale può essere elaborata attingendo a qualsivoglia elemento probatorio. Una simile conclusione risulta specificamente sancita dal dispositivo contenuto nell'art. 41 D.P.R. 600/1973 che consente espressamente l'effettuazione di una ricostruzione reddituale operabile anche sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti. Trova quindi conferma il principio che sancisce in tale ambito la legittimità del ricorso al metodo induttivo, fondato su presunzioni cc.dd. “supersemplici”, ovvero elementi probatori privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che in tale contesto comporterebbero un inevitabile inversione dell'onere della prova a carico del contribuente accertato, tenuto eventualmente a dimostrare che la capienza reddituale attribuitagli non è stata effettivamente prodotta o che è stata prodotta in misura inferiore a quella induttivamente quantificata dalle Entrate nel corso della verifica esperita. L'accertamento induttivo puro trae origine dalla conoscenza di un fatto sintomatico dal quale sia possibile far scaturire gli elementi che ragionevolmente portano alla...

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