In tema di contratto preliminare, ai fini dell'accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 C.C., è sufficiente la semplice offerta non formale di esecuzione della prestazione in qualsiasi forma idonea a manifestare la relativa volontà, soltanto se le parti hanno previsto il versamento del prezzo o del residuo contestualmente alla stipula del contratto definitivo. Se, invece, il versamento deve precedere la conclusione del contratto definitivo, alla scadenza del termine pattuito, anche se non coincidente con quella concordata per la stipula del contratto definitivo, la parte è obbligata al pagamento, da eseguire nel domicilio del creditore o da offrire formalmente nei modi previsti dalla legge; in caso contrario, colui che è tenuto al pagamento è da considerarsi inadempiente e non può ottenere il trasferimento del diritto, ove la controparte sollevi l'eccezione di cui all’art. 1460 C.C. Lo ha deciso la Cassazione civile sez. II, 29.10.2018, n. 27342, dopo un lungo iter giudiziario.
La Suprema Corte deduce che, nel caso in esame, in base allo statuto societario della cooperativa "trascorsi almeno 10 anni dall'assegnazione (art. 47) e completato il pagamento della sua quota individuale di ammortamento del mutuo, il socio in regola con ogni altro pagamento ha diritto alla stipulazione del contratto di trasferimento a suo favore della proprietà dell'appartamento...