Con il contratto preliminare, noto anche quale compromesso, le parti s’impegnano reciprocamente alla sottoscrizione del contratto definitivo, cristallizzando, in tal modo, le condizioni di vendita, il prezzo, le relative modalità di pagamento, l’oggetto con annesse pertinenze, nonché il termine entro il quale sottoscrivere il negozio definitivo. Non di rado, tuttavia, una delle parti può disattendere gli obblighi assunti, rifiutandosi di prestare il proprio consenso alla stipula del contratto definitivo.
In tale contesto, nonostante l’impossibilità di costringere taluno a sottoscrivere forzosamente questo negozio, il nostro ordinamento prevede una forma di tutela mediante la proposizione dell’azione disciplinata dall’art. 2932 c.c. rubricato “esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto”; azione sulla scorta della quale la parte adempiente potrà ottenere una sentenza che produce gli stessi effetti del contratto non concluso. L’oggetto della domanda verterà su un vero e proprio obbligo di "facere" consistente nel trasferimento dell’immobile. Ne conseguirà che, avendo la domanda carattere personale (consenso) e non patrimoniale, non risulterà necessario il previo tentativo di mediazione ex D.Lgs. 28/2010 e ciò, malgrado l’azione concerna il trasferimento della proprietà di un bene, ossia una materia che astrattamente...