Accertamento, riscossione e contenzioso
26 Marzo 2026
Obbligo di controllo del commercialista nella trasmissione telematica
La Cassazione rilancia la responsabilità del commercialista che trasmette dichiarazioni per conto di società, chiarendo che il mero incarico di trasmissione, se accompagnato dalla tenuta delle scritture contabili, implica un preciso dovere di controllo sostanziale sui dati dichiarati.
L’ordinanza della Cassazione 12.03.2026, n. 5638 segna un punto di svolta fondamentale nella responsabilità dei commercialisti che operano quali intermediari per la trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali di società, “soprattutto nel caso in cui questi abbiano anche la gestione delle scritture contabili”. La sentenza si inserisce nell’alveo di una progressiva evoluzione giurisprudenziale che mira a rinsaldare il ruolo del consulente quale presidio di legalità economica e fiscale, oltre che mero soggetto tecnico. Secondo il nuovo principio di diritto, il professionista che, pur non avendo redatto materialmente il modello dichiarativo, sia anche incaricato della tenuta della contabilità, non può essere considerato un “postino neutrale”. In questi casi, la trasmissione telematica della dichiarazione integra un contributo causale rilevante all’eventuale violazione tributaria qualora non venga effettuato un controllo di coerenza tra i dati dichiarati e le risultanze delle scritture contabili detenute dallo studio. La Corte sottolinea che l’obbligo di diligenza qualificata (art. 1176, c. 2, c.c.) non può essere disgiunto dalla concreta posizione professionale del commercialista. Laddove il mandato professionale ricomprenda sia la tenuta della contabilità che la trasmissione, è necessario che il professionista valuti la conformità e la correttezza sostanziale delle dichiarazioni, non limitandosi a una mera verifica formale. Non viene più...