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Imposte dirette 24 Giugno 2026

Obbligo di CU per forfetari con operazioni esenti Iva

La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 127/2026 esclude l’esonero dall’obbligo di Certificazione Unica ex art. 4, c. 6-septies D.P.R. 322/1998 per i produttori assicurativi di quarto gruppo in regime forfetario che svolgono prestazioni esenti Iva non fatturate elettronicamente.

La risposta all’interpello n. 127/2026 affronta il caso di un’agenzia assicurativa che si avvale di produttori di quarto gruppo, iscritti in sezione E del RUI e, in larga parte, in regime forfetario.Le provvigioni corrisposte remunerano prestazioni di intermediazione assicurativa esenti Iva ai sensi dell’art. 10, c. 1, n. 9) D.P.R. 633/1972 e rientrano tra le operazioni per le quali l’art. 22, c. 1, n. 6) D.P.R. 633/1972 esclude l’obbligo di fatturazione, salvo richiesta del cliente al momento dell’operazione.Per tali operazioni, inoltre, l’art. 2, c. 1 D.Lgs. 127/2015 prevede l’obbligo generalizzato di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, ma il D.M. 10.05.2019, richiamando l’art. 2 D.P.R. 696/1996, mantiene l’esonero per le prestazioni esenti di cui all’art. 22, c. 1, n. 6) D.P.R. 633/1972. Ne deriva che i produttori di quarto gruppo non sono obbligati a emettere fattura elettronica per le provvigioni esenti e sono esonerati dalla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Parallelamente, il D.Lgs. 1/2024 ha introdotto il comma 6-septies nell’art. 4 D.P.R. 322/1998, esonerando, dal periodo d’imposta 2024, i sostituti d’imposta dagli adempimenti in materia di CU per i compensi corrisposti a contribuenti in regime forfetario o di vantaggio. La circolare n. 8/E/2024 collega esplicitamente tale esonero all’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica: i dati che prima transitavano tramite CU diventano...

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