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Diritto 16 Ottobre 2023

Obbligo di denunciare i precedenti penali

Non compie falsa dichiarazione resa all’autorità mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione chi non indichi eventuali sentenze di condanna inferiore a 2 anni, o patteggiate a pena sospesa, o inflitte con decreto penale (Cass. Pen. 18.09.2023 n. 38152).

L’art. 175 c.p. stabilisce che “se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a 2 anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a 516 euro, il giudice può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato penale del casellario giudiziale previsto dai privati”. Quando si partecipa ai concorsi pubblici, di fronte alla richiesta di indicare se sussistano precedenti condanne penali, ci si pone di fronte al dilemma se confessare la condanna “patteggiata” con pena sospesa e non menzione o il decreto penale di condanna, ovvero allegare il certificato penale rilasciato dal casellario (da cui non risulterebbe nulla). L’art. 688 c.p., nella disciplina vigente fino al 2003, prevedeva che ogni organo avente giurisdizione penale avesse il diritto di ottenere, per ragioni di giustizia penale, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome di una determinata persona. Uguale diritto era previsto a favore di tutte le amministrazioni pubbliche e agli enti incaricati di pubblico servizio, quando il certificato fosse stato necessario per provvedere a un atto delle loro funzioni, in relazione alla persona cui il certificato si riferiva. La norma richiamata faceva concludere che se le pubbliche amministrazioni avessero avuto necessità di un certificato penale, avrebbero avuto il diritto di conoscere eventuali condanne definitive, sicché la non menzione sarebbe...

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