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Lavoro
21 Aprile 2021
Doveri di informazione e formazione in capo al datore di lavoro
Se non ha adempiuto agli obblighi in materia, in caso di infortunio dovuto a negligenza del lavoratore, il datore di lavoro è responsabile anche quando ha delegato a terzi la redazione del documento di valutazione dei rischi.
La vicenda trae origine dall'infortunio capitato a un operaio apprendista ribobinatore che, durante l’operazione di pulizia della macchina ribobinatrice, aveva incautamente inserito la mano nei rulli della macchina, subendone l’amputazione.
La Corte di Cassazione, con sentenza 15.02.2021, n. 5776, ha innanzitutto ribadito che spetta al datore di lavoro redigere (e nel caso, aggiornare e integrare) il documento di valutazione dei rischi (DVR) nel quale “devono essere indicati in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro, e le misure precauzionali e i dispositivi adottati per tutelare la salute dei lavoratori”. Inoltre, l’eventuale delega a terzi della redazione del DVR “non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di verificarne l’adeguatezza e l’efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni e di fornire loro una formazione sufficiente e adeguata”.
Entrando poi nel merito, la Corte ha sancito che “la condotta posta in essere dall’operaio infortunato (che ha inserito avventatamente la mano nell’accoppiamento dei rulli), sebbene determinata da avventatezza, rientra nell’area delle azioni prevedibili e prevenibili dal datore di lavoro, quale primario garante della sicurezza”; e, punto centrale dell’argomentazione,...