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Diritto 08 Giugno 2021

Occultamento di documenti? Indispensabile il rilievo di offensività

Il reato può essere validamente contestato, sempre che il risultato economico delle operazioni prive di supporto non possa essere ugualmente accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore.

La Cassazione (Sez. Pen., sent. 28.05.2021, n. 21062) intervenendo su una ipotesi di occultamento di contabilità, chiarisce in maniera estremamente chiara che in materia di illeciti fiscali penalmente rilevanti, l'impossibilità di procedere alla ricostruzione del reddito o del volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili (elemento strutturale del reato previsto e punito ex art. 10 D.Lgs. 74/2000), non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche qualora sia necessario procedere all'acquisizione della documentazione mancante presso terzi o comunque attingendo aliunde. I giudici specificano che, per una corretta e compiuta contestazione dell’illecito in oggetto, si deve dar atto del rilevante grado di difficoltà in ordine alla ricostruzione delle operazioni realizzate dal contribuente, avuto riguardo esclusivamente alla situazione rilevata nel contesto interno all'impresa ispezionata. Sotto tale aspetto, viene ulteriormente chiarito che la configurazione del reato sarebbe insostenibile nel momento in cui il risultato economico delle operazioni prive della documentazione obbligatoria può essere ugualmente accertato in base ad altra documentazione conservata e messa a disposizione dallo stesso soggetto ispezionato, difettando in tale ipotesi la necessitata offensività della condotta, normativamente richiesta. L’intervento in epigrafe consente un interessante...

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