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Diritto 11 Novembre 2022

Occultamento o distruzione di registri? Serve provarne l'istituzione

Presupposti essenziali della configurabilità del reato ex art. 10 D.Lgs. 74/2000, sono l'istituzione della documentazione contabile e la produzione di reddito.

Il delitto di occultamento o distruzione della contabilità ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 74/2000, sancisce la punibilità per chiunque occulti o distrugga in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari proprio o di terzi. La finalità della condotta deve essere necessariamente diretta a evadere le imposte sui redditi o l’Iva o a consentire a terzi l’evasione delle medesime imposte. Da un punto di vista pratico, la norma descrive 2 differenti forme di condotta: occultamento; distruzione. L’occultamento può essere identificato con quella attività tendente al nascondimento di registri, libri contabili e documenti aventi rilevanza fiscale, anche mediante detenzione degli stessi in luoghi diversi da quelli in cui dovrebbero essere tenuti. L’occultamento integra, pertanto, qualsiasi forma di sottrazione della documentazione alla disponibilità degli organi di controllo e la consumazione del reato si sostanzia nel celare la contabilità, con qualsiasi forma idonea a renderla irreperibile, allo scopo di non consentire l’esame documentale a coloro che siano appositamente preposti all’attività di ispezione fiscale (Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza). La distruzione, rispetto all’occultamento, ha ad oggetto un’azione specifica...

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