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Lavoro 17 Febbraio 2020

Offerta conciliativa, meglio tardi che mai

A fare fede è l'indicazione degli estremi dell'assegno: chiarito (nota INL 10.01.2020, n. 148) che la procedura disciplinata dall'art. 6 D.Lgs. 23/2015 si può esaurire oltre il termine previsto dalla medesima norma per la presentazione dell'offerta.

L'ITL di Milano si domanda se, quando la richiesta conciliativa ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 23/2015 perviene a ridosso dello scadere dei termini, l'Ispettorato interessato possa convocare le parti e, soprattutto, se possa concludere la procedura anche oltre il termine previsto dalla norma. L'Ispettorato Nazionale, rivolgendosi al Ministero del Lavoro per un parere, fa riferimento in via preliminare al dato letterale della norma; in particolare, chiarisce che il momento di presentazione dell'offerta da parte del datore di lavoro serve a stabilire se è decorso il termine di decadenza per azionare l'iter. Del resto, il legislatore ha previsto l'istituto in questione per tentare di deflazionare il carico giudiziario attraverso la soddisfazione degli interessi dei lavoratori.
Alla luce di queste considerazioni preliminari, l'INL si sbilancia nel senso di considerare assolutamente possibile la convocazione e la definizione della conciliazione anche oltre i termini previsti. L'Ispettorato si accoda, correttamente, all'interpretazione prevalente in dottrina, dove viene considerata dirimente la tempestività dell'offerta, mentre la conclusione dell'accordo e la consegna dell'assegno circolare possono essere posticipati.
Può verificarsi che le sedi protette che ricevono l'offerta non siano immediatamente disponibili, condizione evidentemente indipendente dalla volontà del datore di lavoro: in questi casi deve ritenersi che il datore di lavoro abbia rispettato il termine previsto dalla legge per la formulazione dell'offerta, a condizione che abbia integralmente compiuto l'attività a lui demandata: abbia inviato al lavoratore e sia a questi pervenuta la proposta con gli estremi dell'assegno circolare, con la contestuale richiesta di convocazione in una delle sedi protette previste dalla norma in esame. Il discrimine, affinché si possa parlare di offerta reale perfezionata ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 23/2015, è rappresentato dall'indicazione degli estremi dell'assegno. Quando sono soddisfatti questi presupposti, la convocazione avvenuta oltre i canonici 60 giorni per il carico di lavoro degli Ispettorati territoriali oppure per l'esiguo lasso temporale intercorrente tra la presentazione e la scadenza del termine, non eliminerà la possibilità per il datore di lavoro e per il lavoratore di fruire dei benefici fiscali e previdenziali previsti dalla norma.
Ad abundantiam, si ricordano le previsioni dell'art 6: “L'accettazione dell'assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l'abbia già proposta”.