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Diritto 06 Giugno 2019

Offerta d'acquisto dei rami aziendali nel concordato con assuntore


Il Tribunale di Forlì, con provvedimento del 25.02.2019, ha stabilito che, nel concordato con assuntore, l'offerta di acquisto di un ramo di azienda da parte di un terzo si sottrae alla disciplina di cui all'art. 163-bis L.F. Ritiene il Tribunale, infatti, che vi sia una differenza ontologica tra la proposta di assunzione del concordato e le offerte concorrenti di cui all'art. 163-bis L.F., ancorché il concordato con assunzione previsto dall'art. 160, c. 1, lett. b) L.F. non abbia una propria disciplina e non si differenzi, se non sotto il profilo soggettivo, rispetto alle altre proposte di concordato, potendo essere di natura liquidatoria, in continuità aziendale o avere natura mista a seconda di quanto viene previsto nella proposta dell'assuntore. Invero, prosegue il Tribunale, il soggetto che si propone di assumere il concordato, subentra nella medesima posizione attiva ma anche in quella passiva della società in concordato, sostituendosi a essa e divenendone successore, mentre chi acquista l'azienda, uno o più rami o specifici beni dietro un determinato corrispettivo, succede solo nei singoli rapporti legati e conseguenti al bene o ai beni acquistati. Tali posizioni non possono, dunque, essere equiparate. La competizione, prevista e disciplinata dall'art. 163-bis L.F., è solo quella che riguarda il trasferimento a titolo oneroso ad un soggetto, di singoli e specifici beni, compresa l'azienda o...

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