OIC 32: le novità per i derivati gestionali previsti dagli emendamenti
Gli emendamenti all’OIC 32, attualmente in consultazione, introducono la voce B.6-bis per i derivati gestionali e specifiche regole per i contratti sull’energia rinnovabile, ridefinendo l’informativa e la rappresentazione in bilancio.
Gli emendamenti al principio contabile OIC 32, sottoposti a consultazione pubblica fino al 31.05.2026, segnano un passo avanti nell’adeguamento della disciplina degli strumenti finanziari derivati utilizzati a fini gestionali e nei contratti sull’energia elettrica da fonti rinnovabili. L’intervento previsto nasce dall’esigenza di colmare una lacuna interpretativa e applicativa che negli anni ha portato molte società a utilizzare i derivati per la copertura di rischi di prezzo pur senza adottare formalmente l’hedge accounting (di cui ai paragrafi 56-60 del principio OIC 32), con conseguente classificazione degli effetti economici non rappresentativi della realtà operativa.La novità centrale contenuta nella bozza di emendamento consiste, in primo luogo, nell’introduzione del nuovo paragrafo 37A: quando i derivati sono impiegati gestionalmente per coprire il rischio di prezzo, ma non sono formalmente designati come strumenti di copertura contabile, le variazioni, sia positive sia negative, del loro fair value dovranno essere imputate a una nuova specifica voce del conto economico denominata “B.6-bis - Rivalutazione e svalutazione di derivati di copertura gestionale e contabile”. Questa voce è inserita all’interno della sezione B del conto economico (ovvero nell’area operativa), spostando di fatto questi risultati dalla sezione finanziaria (area D) in cui erano tradizionalmente collocati dal precedente impianto dell’OIC 32.Il nuovo paragrafo 37B...