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Amministrazione e bilancio 13 Maggio 2026

OIC 12: deroga confermata alla svalutazione dei titoli del circolante

L’OIC ha pubblicato il Documento interpretativo 12 sulla facoltà di non svalutare i titoli non immobilizzati per gli esercizi 2025 e 2026, confermando l’impianto del precedente Documento interpretativo 11 e aggiungendo nuovi obblighi informativi in nota integrativa.

Il 5.05.2026 l’Organismo italiano di contabilità ha pubblicato il testo definitivo del Documento interpretativo 12, dedicato agli aspetti contabili della valutazione dei titoli non immobilizzati per gli esercizi 2025 e 2026. Il documento attua il regime derogatorio introdotto dall’art. 1, cc. 65-67 L. 30.12.2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), che consente ai soggetti OIC adopter di mantenere i titoli di debito e di capitale iscritti nell’attivo circolante al valore risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché adeguarli al minor valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato alla data di chiusura dell’esercizio.

La norma ricalca i precedenti interventi legislativi di analogo tenore, in particolare l’art. 45, c. 3-octies e seguenti D.L. 73/2022, convertito dalla L. 122/2022, che aveva operato per gli esercizi dal 2022 al 2024 e in relazione al quale l’OIC aveva emanato il Documento interpretativo 11. In sostanza, si tratta di una deroga all’art. 2426, n. 9 c.c., che impone la valutazione dei titoli non immobilizzati al minore tra il costo e il valore di realizzazione desumibile dal mercato. La ratio della disposizione è quella di evitare che oscillazioni temporanee dei mercati finanziari costringano le imprese a rilevare svalutazioni che potrebbero rivelarsi non definitive, con effetti negativi sia sul risultato d’esercizio sia sul patrimonio netto.

La deroga non è tuttavia assoluta: resta fermo l’obbligo di svalutazione nel caso in cui la perdita di valore dovesse avere carattere durevole, secondo i criteri stabiliti dai principi contabili OIC 20 (Titoli di debito) e OIC 21 (Partecipazioni). Il Documento interpretativo 12 chiarisce che la durevolezza della perdita va accertata con riferimento a fatti e circostanze noti alla data di formazione del bilancio, inclusi eventi successivi alla chiusura dell’esercizio.

Un esempio rilevante riguarda i titoli ceduti dopo la data di riferimento del bilancio, ma prima della sua formazione: se un titolo iscritto a 100 presenta un valore di mercato di 70 al 31.12 e viene venduto a 70 prima della formazione del bilancio, la perdita di 30 è da considerarsi durevole e la svalutazione è obbligatoria; se invece il medesimo titolo fosse ceduto a 80, la perdita durevole sarebbe limitata a 20.

La facoltà di deroga può essere esercitata selettivamente: l’impresa non è tenuta ad applicarla all’intero portafoglio non immobilizzato, ma può scegliere di avvalersene solo per determinate categorie di titoli, individuate in base al codice ISIN, purché relativi a uno stesso emittente. La deroga si estende anche ai titoli acquistati nel corso dell’esercizio, per i quali può essere mantenuto il costo di acquisizione. Sono, viceversa, esclusi dal perimetro della disciplina gli strumenti finanziari derivati di cui all’OIC 32, in quanto valutati al fair value.

Il testo definitivo è sostanzialmente allineato alla bozza posta in consultazione fino al 12.03.2026, con un’unica significativa novità che riguarda l’informativa di bilancio. A seguito dei commenti ricevuti, l’OIC ha infatti ampliato gli obblighi di disclosure in nota integrativa, richiedendo alle società di indicare, oltre alle modalità di esercizio della deroga e ai criteri di individuazione dei titoli interessati, anche la differenza tra il valore di iscrizione e il valore di mercato, le ragioni per cui la perdita è ritenuta temporanea e, quale elemento aggiuntivo rispetto alla bozza, l’effetto prodotto dall’applicazione della deroga sul risultato dell’esercizio.
Le società che si avvalgono della facoltà devono inoltre destinare a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione, al netto del relativo onere fiscale. Se l’utile dell’esercizio o le riserve disponibili non sono capienti, l’accantonamento dovrà essere effettuato con gli utili degli esercizi successivi, a tutela dell’integrità patrimoniale della società.