Gli omaggi donati da un soggetto lavoratore autonomo soggiacciono al seguente trattamento fiscale, differente a seconda che il bene sia omaggiato a: - clienti/fornitori. si deve considerare quale spesa di rappresentanza ed è quindi deducibile nel limite dell'1% dei compensi ai sensi dell’art. 54-septies del Tuir. L’Iva è indetraibile se il bene ha un costo unitario superiore a 50 euro, mentre è detraibile se inferiore a tale soglia. Sono deducibili sia ai fini Irpef che ai fini Irap. La cessione gratuita è fuori campo Iva;- dipendenti. Non può considerarsi una spesa di rappresentanza, ma viene considerato quale spesa per prestazione di lavoro dipendente. L’Iva è indetraibile. La cessione gratuita è fuori campo Iva. Per il dipendente se il bene omaggiato è in natura non è tassabile nel 2025 fino a 1.000 euro o 2.000 se con figli a carico.La novità 2025 sta nell’obbligo di pagamento tracciabile dell’omaggio, introdotto dall’art. 1, c. 1, lett. e), n. 1) D.L. 17.06.2025, n. 84. Se invece chi omaggia il bene è un forfetario nessuna spesa è deducibile per il sistema di determinazione forfetario del reddito. Se, invece, è un minimo (regime di vantaggio) gli omaggi se inferiori a 50 euro sono deducibili al 100%, mentre se superiori sono qualificabili come spese di rappresentanza deducibili secondo le regole ordinarie, nel limite dell'1% dei compensi (circ. 34/E/2009, par. 9).Si ricorda che, per conteggiare la soglia di 50 euro, occorre sommare tutti i...