Con l’avvicinarsi delle festività natalizie e della chiusura dell’esercizio, le aziende stanno valutando la convenienza fiscale di sostenere costi per omaggiare clienti, fornitori e dipendenti. La novità 2025 sta nel pagamento necessariamente tracciabile degli stessi. L’art. 1, c. 81, lett. d) della legge di Bilancio 2025 ha appunto introdotto un periodo all’art. 108 del Tuir disponendo che sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. Come consueto si possono avere queste casistiche: - omaggio acquistato e donato a terzi (clienti/fornitori);- omaggio acquistato e donato ai dipendenti; - bene autoprodotto e donato a terzi (clienti/fornitori);- bene autoprodotto e donato ai dipendenti.Partendo dai primi 2 casi, i più consueti, il bene omaggiato al cliente/fornitore: se il costo unitario è superiore a 50 euro, l’azienda lo deduce ma con il limite delle spese di rappresentanza, e l’Iva è indetraibile, mentre se è inferiore a 50 euro il costo è deducibile senza limiti e l’Iva è detraibile. La successiva cessione gratuita è fuori campo Iva, nel primo caso, ossia per il bene superiore a 50 euro, ai sensi dell’art. 2, c. 2, n. 4, perché all’atto dell’acquisto non è stata operata la detrazione dell’imposta, mentre nel secondo caso, ossia per i beni inferiori a 50 euro, è fuori campo Iva ai sensi del medesimo riferimento normativo, perché esclusione espressamente...