Omessa contabilizzazione dei contributi in conto impianti
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 24.09.2024, n. 25569, si è pronunciata in ordine alla tassazione in un’unica soluzione dei contributi in conto impianti non contabilizzati a bilancio dalla contribuente.
Per il giudice di Cassazione: “Costituisce costante orientamento della Corte che, in tema di determinazione del reddito d'impresa, i contributi in conto capitale (compresi quelli in conto impianti, che ne costituiscono una sottospecie) e i contributi in conto di esercizio (anche nella forma di contributi a fondo perduto), pur avendo diverse caratteristiche, sono egualmente destinati a integrare i ricavi o a ridurre i costi della gestione caratteristica dell'impresa o delle gestioni accessorie differenti da quella finanziaria, come si evince sia dagli artt. 85, 102 e 103 del Tuir e sia dai principi contabili per cui devono risultare iscritti in bilancio nel conto economico dell'impresa (Cass. 21.03.2029, n. 7950)” e, ancora, per il giudice di Cassazione: "In tema di determinazione del reddito d'impresa, i contributi "in conto impianti", i quali sono destinati all'acquisto di beni (materiali o immateriali) strumentali, nel regime introdotto dalla L. 449/1997 non generano né sopravvenienze attive né ricavi, ma rilevano in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto del cespite cui afferiscono, concorrendo a formare il reddito d'impresa per competenza nel quale confluiscono sotto forma di quote di ammortamento deducibili, potendo essere contabilizzati, a scelta del contribuente, in base ai principi contabili nazionali (OIC 16, par. F), imputando i contributi percepiti a riduzione diretta del cespite, oppure con la tecnica dei risconti passivi mediante imputazione...