RICERCA ARTICOLI
Diritto 29 Novembre 2021

Omessa dichiarazione con autonoma valutazione del giudice penale

Per il reato di cui all’art. 5 D.Lgs. 74/2000, non basta l’utilizzo dell’imposta evasa così come quantificata dall’Agenzia delle Entrate.

Il concetto di imposta evasa, in ambito penale tributario, ha da sempre alimentato il dibattito giurisprudenziale. Ciò, in presenza dell’autonomia che caratterizza il procedimento tributario e quello penale, poichè il concetto di “imposta evasa” ai fini penali può non coincidere con quello di imposta dovuta ai fini fiscali. Di recente, la Corte di Cassazione è stata ancora una volta investita della materia. Con la sentenza 18.11.2021, n. 42167 ha affermato che per la contestazione del reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi non è sufficiente l’utilizzo dell’imposta evasa così come quantificata dall’Agenzia delle Entrate. Infatti, in tale circostanza, spetta al giudice penale un’autonoma valutazione dell’imposta evasa i cui criteri di determinazione differiscono da quelli meramente formali che caratterizzano l’ordinamento fiscale. La Corte territoriale, nel caso in oggetto, limitandosi a rilevare acriticamente quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate in occasione della comunicazione della notitia criminis, non ha fatto buon governo delle regole più volte affermate dalla Suprema Corte. Quest’ultima, chiamata a dirimere la vicenda, in accoglimento del ricorso presentato dal contribuente, ha precisato che, in sede penale, prevale sempre il dato fattuale reale, a nulla rilevando le applicazioni meramente formali in tema fiscale. Il giudice,...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.