Il concetto di imposta evasa, in ambito penale tributario, ha da sempre alimentato il dibattito giurisprudenziale. Ciò, in presenza dell’autonomia che caratterizza il procedimento tributario e quello penale, poichè il concetto di “imposta evasa” ai fini penali può non coincidere con quello di imposta dovuta ai fini fiscali.
Di recente, la Corte di Cassazione è stata ancora una volta investita della materia. Con la sentenza 18.11.2021, n. 42167 ha affermato che per la contestazione del reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi non è sufficiente l’utilizzo dell’imposta evasa così come quantificata dall’Agenzia delle Entrate. Infatti, in tale circostanza, spetta al giudice penale un’autonoma valutazione dell’imposta evasa i cui criteri di determinazione differiscono da quelli meramente formali che caratterizzano l’ordinamento fiscale.
La Corte territoriale, nel caso in oggetto, limitandosi a rilevare acriticamente quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate in occasione della comunicazione della notitia criminis, non ha fatto buon governo delle regole più volte affermate dalla Suprema Corte. Quest’ultima, chiamata a dirimere la vicenda, in accoglimento del ricorso presentato dal contribuente, ha precisato che, in sede penale, prevale sempre il dato fattuale reale, a nulla rilevando le applicazioni meramente formali in tema fiscale. Il giudice,...