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Diritto 07 Gennaio 2020

Omessa dichiarazione del debitore su beni utilmente pignorabili

Per la Cassazione (sent. 44895/2019) costituisce reato l'omessa risposta all'invito dell'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti che possono essere pignorati nel termine di 15 giorni previsto dall'art. 492, c. 4 c.p.c.

Un debitore era stato condannato a € 400,00 di multa per il reato di cui all'art. 388, c. 6 c.p., perchè, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti utilmente pignorabili, aveva omesso di rispondere all'invito a presentarsi presso l'ufficio UNEP nel termine di 15 giorni previsto dall'art. 492, c. 4 c.p.c. Per la Cassazione, l'ufficiale giudiziario invita il debitore a indicare altri beni utilmente pignorabili (nonchè il luogo dove si trovano e le generalità dei terzi debitori), nell'ipotesi in cui quelli assoggettati a pignoramento appaiano insufficienti a soddisfare le ragioni del creditore procedente, oppure nel caso in cui sia manifesta la lunga durata della liquidazione, con l'avvertimento della sanzione penale prevista in caso di omessa o falsa dichiarazione. La dichiarazione del debitore, consacrata nella redazione di un processo verbale che lui stesso sottoscrive, si inserisce all'interno di una procedura esecutiva in corso, il cui compendio patrimoniale è già apparso insufficiente per il soddisfacimento delle pretese creditorie o di non pronta liquidazione. L'intento del legislatore è quello di evitare inutili e dannosi ritardi nell'individuazione dei beni assoggettabili alla pretesa del creditore procedente e, al contempo, di favorire una concorsualizzazione della procedura di esecuzione forzata nel tentativo di assumere informazioni sulla consistenza...

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