Un contribuente condannato per evasione fiscale ricorre in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, adducendo la propria innocenza poiché aveva conferito un incarico ad un commercialista che, tuttavia, pur avendo ricevuto regolare mandato, ometteva di presentare la dichiarazione dei redditi del contribuente esponendolo, così, alle conseguenze previste dalla Legge. Tuttavia, la Corte di Cassazione (sent. n. 16469/2020) ha rigettato il ricorso, confermando la condanna del predetto contribuente sulla base delle argomentazioni che seguono.
In primo luogo, i giudici di legittimità ricordano che, in tema di reati tributari, la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 D.Lgs. 10.03.2000, n. 74, può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta (Cass. n. 18936/2016). In altre parole, l'elemento soggettivo è integrato dalla deliberata ed esclusiva intenzione di sottrarsi al pagamento delle imposte nella piena consapevolezza della illiceità del fine e del mezzo. Pertanto, il soggetto deve non soltanto aver lasciato inadempiuto l'obbligo di dichiarazione coscientemente e volontariamente, ma deve essere stato consapevole che a tale inadempienza è corrisposta un'evasione...