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Diritto 27 Marzo 2020

Omessa dichiarazione, risponde sempre il contribuente

Affidare gli adempimenti al commercialista non esclude la responsabilità diretta del contribuente interessato.

Affidare a un professionista l'incarico di provvedere alla compilazione e presentazione della dichiarazione annuale, non può in nessun caso comportare un esonero della responsabilità penale per il soggetto obbligato, in relazione al reato previsto dall’art. 5 D.Lgs. 74/2000, titolato "omessa dichiarazione". Si tratterebbe di un reato omissivo proprio, considerato dalla stessa norma tributaria, di esclusiva attribuibilità al contribuente di riferimento, rispetto al quale il correlato dovere è da intendere come strettamente personale e mai delegabile, almeno in termini di traslazione della connessa responsabilità. In questo senso si è espressa la Suprema Corte (Cass. Pen. Sez. III, sentenza depositata 10.03.2020, n. 9417). La fattispecie in argomento, quindi, appartiene alla categoria dei reati omissivi propri, in considerazione del fatto che la disposizione tributaria di riferimento valuta come personale e indelegabile il relativo dovere, impedendo che un mero incarico possa concretamente modificare il destinatario dell'obbligo, titolare della posizione di garanzia, il quale, in ossequio ai criteri di tassatività e di legalità, continua a coincidere con il soggetto individuato dalla legge. Al di là della risoluzione del caso prospettato, la pronuncia offre uno spunto di riflessione sull'ipotesi di concorso del professionista, che risulterebbe comunque avere contribuito a concretizzare...

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