La Corte di Cassazione fa il punto sulla distinzione tra stabile organizzazione e "società schermo", in caso di reato di omessa dichiarazione dei redditi di cui all’art. 5 D.Lgs. 74/2000.
La sentenza 18.10.2023, n. 42490 chiarisce il principio per cui, in tema di reato di omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi ex art. 5 D.Lgs. 74/2000, si configura la “stabile organizzazione”, nel caso in cui una società estera (con una sede fissa di affari nel territorio italiano), effettui in Italia la sua attività mediante un’organizzazione di persone e di mezzi (c.d. esterovestizione della residenza fiscale).
L’ipotesi della “società-schermo”, invece, si configura quando l’ente, anche se collocato formalmente all’estero, manca di completa autonomia e costituisce solo una copertura attraverso cui agisce la persona fisica, titolare effettiva dell’attività economica e, dunque, tenuta agli adempimenti fiscali (Cass. n. 50151/2018).
Diverso, invece, è il tema dell’esterovestizione. Le società esterovestite, infatti, non sono prive della loro autonomia giuridico-patrimoniale e, quindi, qualificabili automaticamente come “schermi” (ossia come assetti creati al solo scopo di far confluire i profitti degli illeciti fiscali e per impedire l’individuazione della reale consistenza del patrimonio della persona fisica). Da ciò consegue che, in primis, la verifica che il giudice cautelare deve compiere è quella che attiene alla possibilità che la persona giuridica sia, in concreto, priva di autonomia e, dunque, rappresenti...