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Diritto
23 Novembre 2021
Omessa riassunzione della causa? L'accertamento diviene definitivo
Tale comportamento è inteso alla stregua di un evidente sintomo di disinteresse per la coltivazione del giudizio e ne consegue irrimediabilmente la definitività dell’atto oggetto di pregressa impugnazione.
La Cassazione (Cass. civ. Sez. V, ordinanza 5.11.2021, n. 32152), muovendosi su un solco interpretativo già tracciato, chiarisce in maniera inequivoca un principio di carattere pratico sugli effetti dell’omessa o intempestiva riassunzione della causa, a seguito di cassazione con rinvio, nel processo tributario. La pronuncia trae origine da un precedente giudizio intercorso tra l’Amministrazione Finanziaria e un contribuente, concluso con la cassazione con rinvio della sentenza d’appello e mai riassunto davanti al giudice del rinvio.
Decorso il termine per la riassunzione (ratione temporis fissato in un anno), l’Agenzia delle Entrate notificava alla controparte una cartella di pagamento recante iscrizione a ruolo degli importi accertati mediante l’avviso originariamente impugnato, ritenendo che lo stesso fosse divenuto definitivo in considerazione della mancata riassunzione della controversia. La Cassazione avalla tale assunto conclusivo.
Il referente normativo adottato per giungere alla soluzione della questione proposta è reperito nell’art. 63, c. 2, D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, laddove dispone espressamente l’estinzione dell’intero processo, laddove la riassunzione non avvenga entro il termine perentorio sancito ex lege (originariamente un anno ma attualmente fissato in 6 mesi con la modifica operata all'art. 9, D.Lgs. 24.09.2015, n. 156).
La ratio della conclusione cui sono giunti i giudici della Cassazione,...