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Diritto 16 Giugno 2020

Omessa tenuta scritture contabili e quantificazione del danno

Vi sono vari criteri per l'individuazione del "quantum" risarcibile alla curatela in ragione della violazione commessa dall'amministratore.

I doveri imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto agli amministratori di società sono assai variegati. In parte, risultano puntualmente specificati e s'identificano in ben determinati comportamenti: per esempio, la tenuta delle scritture contabili, la predisposizione dei bilanci e i prescritti adempimenti fiscali e previdenziali, il divieto di concorrenza e via elencando. Ma, per il resto, si tratta di doveri il cui contenuto non è sempre facile da specificare a priori, in quanto derivano dall'essere l'amministratore preposto all'impresa societaria e dal suo conseguente obbligo di compiere con la necessaria diligenza tutto ciò che occorre per la corretta gestione. Ad ogni modo, l'aver gestito per anni una società senza tenere alcuna delle scritture contabili obbligatorie per legge è evidentemente condotta quanto meno colpevole e fonte di obbligo risarcitorio dell'amministratore. Più in generale, l'omissione totale della contabilità consente di utilizzare come parametro per la liquidazione del danno lo stesso sbilancio fallimentare che, per la carenza detta, non può essere in alcun modo spiegato e ricondotto ad attività svolta nell'interesse della società (Cass. S.U. 9100/2015, Cass. 38/2017 e, ora, art. 2486 C.C. novellato dal CCII). La responsabilità dell'amministratore non viene meno neppure nel caso in cui si eccepisca l'esistenza di...

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