In riferimento al reato di omesso versamento di contributi previdenziali, la Cassazione (sent. 3.09.2018, n. 39413) ha statuito che la causa di non punibilità sancita ex art. 131-bis c.p.p., per il ricorso della tenuità del fatto, può trovare concreta applicazione anche per versamenti omessi che, ancorché di poco superiori alla soglia di punibilità, si riferiscano di fatto a una molteplicità di singole omissioni periodiche. È stato così confermato che la consumazione del reato è da considerare connessa al debito complessivo determinato con ragguaglio annuo e non già ai totali di singole mensilità.
L'argomento di maggiore attualità e importanza che emerge dalla pronuncia si riferisce alla definizione e determinazione della tenuità del fatto che rappresenta un fattore ordinariamente rilevante successivamente all'introduzione del citato art. 131-bis c.p.p. Infatti, si ritiene che la norma sia un'evidente espressione diretta a riservare conseguenze sanzionatorie soltanto a un contegno che sia stimato alla stregua di attività realmente offensive. In particolare, come emerge dal primo comma del citato dispositivo, è possibile ritenere esclusa la punibilità per quelle condotte ordinariamente punite con una pena lieve (non superiore a 5 anni, nel massimo) qualora l'offesa sia ritenuta di particolare tenuità e il comportamento non sia comunque...