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Diritto 29 Dicembre 2020

Omesso deposito dello stato passivo nel giudizio di opposizione

Non è necessaria la copia autentica e tale circostanza non potrà condurre alla declaratoria di improcedibilità nei confronti dell'opponente.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23138/2020, è tornata sulle conseguenze dell'omessa produzione dello stato passivo nell'ambito del giudizio di opposizione. Infatti la Corte, in più occasioni, ha precisato che l'opposizione allo stato passivo del fallimento, ancorché abbia natura impugnatoria, costituendo il rimedio avverso la decisione sommaria del giudice delegato, non è un giudizio di appello, per cui il relativo procedimento è integralmente disciplinato dalla Legge Fallimentare (Cass. 21581/2018). In questa prospettiva, proseguono i giudici di Piazza Cavour, si è osservato che se il giudizio di opposizione allo stato passivo, seppur di natura impugnatoria, non è qualificabile come appello, non potrà trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 339 c.p.c. e segg.; il deposito della copia autentica del decreto impugnato nell'ambito del giudizio di opposizione a stato passivo, perciò, si può effettuare in qualsiasi momento, anche nel giudizio di rinvio, fino alla chiusura del contraddittorio, trattandosi di documento indispensabile per la decisione. Depone in questo senso del resto, proseguono gli Ermellini, il dato testuale della l'art. 99 L.F., il quale, nell'indicare il necessario contenuto del ricorso introduttivo dell'opposizione e delle produzioni da compiersi in uno con il suo deposito, non fa alcun riferimento alla copia del decreto emesso dal...

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