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Diritto 25 Febbraio 2021

Omesso inserimento di un credito nel bilancio finale

Nell'ambito della procedura di liquidazione, tale fattispecie non rende necessaria la rinuncia all'incasso.

La Cassazione, con l'ordinanza 26.01.2021, n. 1724, si è pronunciata sulla sorte dei crediti vantati da una società di capitali dopo la sua estinzione, nel caso in cui i suddetti crediti non emergano dal bilancio finale di liquidazione. I princìpi che governano la sorte dei crediti delle società commerciali estinte sono stati ricostruiti, in via generale, dalla sentenza delle Sezioni Unite 12.03.2013, n. 6070 che ha stabilito 3 principi: • l'estinzione della società dà vita ad un fenomeno successorio; • dal lato passivo, tale successione comporta che dei debiti sociali rispondano i soci, nei limiti di quanto ad essi pervenuto per effetto del bilancio di liquidazione; • dal lato attivo, tale successione comporta che i crediti sociali risultanti dal bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci pro indiviso. Con particolare riferimento alla sorte delle sopravvenienze attive e dei crediti non iscritti a bilancio dopo l'estinzione della società, le SS.UU. hanno affermato che non può essere stabilita ex ante una regola generale, uniforme e automatica. In buona sostanza, è compito del giudice di merito stabilire caso per caso se, in base alle peculiarità della fattispecie, possa presumersi ex art. 2727 C.C. una volontà della società di rinunciare a un determinato credito. In particolare, se il credito era illiquido, o se il liquidatore sapeva della sua esistenza e non...

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