La Cassazione, con l'ordinanza 26.01.2021, n. 1724, si è pronunciata sulla sorte dei crediti vantati da una società di capitali dopo la sua estinzione, nel caso in cui i suddetti crediti non emergano dal bilancio finale di liquidazione. I princìpi che governano la sorte dei crediti delle società commerciali estinte sono stati ricostruiti, in via generale, dalla sentenza delle Sezioni Unite 12.03.2013, n. 6070 che ha stabilito 3 principi:
• l'estinzione della società dà vita ad un fenomeno successorio;
• dal lato passivo, tale successione comporta che dei debiti sociali rispondano i soci, nei limiti di quanto ad essi pervenuto per effetto del bilancio di liquidazione;
• dal lato attivo, tale successione comporta che i crediti sociali risultanti dal bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci pro indiviso.
Con particolare riferimento alla sorte delle sopravvenienze attive e dei crediti non iscritti a bilancio dopo l'estinzione della società, le SS.UU. hanno affermato che non può essere stabilita ex ante una regola generale, uniforme e automatica. In buona sostanza, è compito del giudice di merito stabilire caso per caso se, in base alle peculiarità della fattispecie, possa presumersi ex art. 2727 C.C. una volontà della società di rinunciare a un determinato credito. In particolare, se il credito era illiquido, o se il liquidatore sapeva della sua esistenza e non...