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Diritto 23 Dicembre 2020

Omesso versamento? Risponde l'amministratore in carica

In caso di mutamento della carica, del reato risponde il soggetto che si ritrova in posizione apicale nel momento in cui scade il termine previsto per l’adempimento.

Del reato previsto ai sensi dell’art. 10-ter D.Lgs. 74/2000, così come dell’illecito di omesso versamento ai sensi dell’art. 10-bis del medesimo decreto (omesso versamento delle ritenute certificate) risponde l'amministratore in carica al momento della scadenza del termine previsto per l'adempimento, se sussiste il dolo generico richiesto dalla fattispecie incriminatrice e salvo che non sia configurabile una causa di non punibilità. Tale criterio rimane valido anche quando si tratta di una persona diversa rispetto a quella che aveva prima provveduto a presentare la dichiarazione riportante l’importo “a debito” che avrebbe dovuto costituire oggetto di versamento. Chiamata a individuare l'esatta attribuzione soggettiva di responsabilità in ordine al reato di omesso versamento di Iva, la Suprema Corte (Cass. pen. Sez. III, sent. 3.12.2020, n. 34475) ha deciso nel senso qui espresso. Si assiste quindi alla puntuale individuazione del destinatario del precetto penale che sanziona l’omesso versamento e si chiarisce come lo stesso debba considerarsi esclusivamente afferente al soggetto che risulta titolare del potere, ma soprattutto del dovere, di adempiere all’obbligo fiscale penalmente sanzionato e che, nelle società, eccezione fatta per eventuali deroghe specificatamente disposte dallo statuto, viene individuato nella persona che ricopre la carica di amministratore. Inoltre, se si tiene conto...

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