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Diritto 04 Marzo 2020

Omesso versamento tra la sede e il luogo d’accertamento del reato

La competenza territoriale va individuata non in base al domicilio fiscale dichiarato, né secondo la sede intesa come centro delle attività di amministrazione e direzione dell’impresa.

Per i reati omissivi ex D.Lgs. 74/2000 in materia di ritenute certificate o IVA (il riferimento è agli artt. 10-bis e 10-ter), tra la competenza del luogo di prima iscrizione della notizia di reato e il luogo in cui il contribuente ha dichiarato il domicilio fiscale, il predominio va accordato al primo degli elementi indicati (sede d’accertamento o di prima iscrizione del reato) e non già al fattore disciplinato dall’art. 18 D.Lgs. 74/2000, nella parte in cui impone la prevalenza dell'individuazione della competenza penale, rapportandola meramente alla sede formalmente dichiarata dal contribuente (comma 2). La conclusione qui espressa conferma il recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione (Pen. Sez. III, sentenza 19.02.2020, n. 6529), che riassume gli elementi cui attingere in caso di controversa definizione della competenza territoriale di reati tributari di omesso versamento IVA e di ritenute certificate. Come già si è avuto modo di precisare, in tali casi la competenza per territorio va dunque individuata in base al dispositivo dell'art. 18, c. 1 del citato decreto. Tuttavia, non si può negare che nella definizione della competenza per i reati di omesso versamento, si contrappongano in maniera ricorrente due distinti orientamenti giurisprudenziali. Infatti, secondo un primo indirizzo (in realtà quasi definitivamente superato), nel contesto delle casistiche prospettate il luogo in cui si verifica...

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