Risulta sufficiente il fatto di rivestire un ruolo legalmente definito per poter essere chiamati a rispondere in sede penale per il reato di omessa presentazione della dichiarazione ex art. 5, D. Lgs. n. 74/2000, nel caso in cui un soggetto, pur ricoprendo il ruolo di amministratore e addirittura di socio unico, non si attivi al fine di aver contezza della situazione societaria, benché l’amministrazione dell’impresa sia operata da terzi.
Il non aver fatto uso dei poteri e delle prerogative legalmente spettanti all’amministratore di diritto, non esime dalla responsabilità penale, soprattutto se si riscontri la presenza di inequivocabili "segnali di allarme". Deve pertanto rispondere del reato citato, oltre all’amministratore di fatto, anche l’amministratore di diritto, che benché operante quale mero prestanome risponde a titolo di concorso per omesso impedimento dell’evento (art. 40, c. 2, c.p., e art. 2932 c.c.).
Nessuna considerazione può essere rivolta alla ricorrente prospettazione difensiva che fa leva sul fatto che il soggetto imputato abbia ricoperto la carica rappresentativa a titolo di mero prestanome, rispetto all’amministratore effettivo dell’impresa.
Rispetto ai reati tributari, il prestanome non viene coinvolto e non è chiamato a rispondere dei delitti dichiarativi ex D. Lgs. n.74/2000, soltanto se sprovvisto in maniera totale di qualunque potere o possibilità...