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Lavoro
08 Aprile 2022
Omissioni DVR “anti Covid”: l'amministratore è sempre responsabile
La Cassazione, con sentenza 17.03.2022, n. 9028, ha stabilito che l'amministratore di una società deve essere condannato per le omissioni, pur avendo nominato un delegato tra i dirigenti d'azienda.
La vicenda su cui si è espressa la Corte di Cassazione origina da una sentenza di assoluzione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona, emessa nei confronti del consigliere delegato e CEO di un’azienda che era stato citato in giudizio per omissioni riferite alla valutazione del rischio (DVR) connesso alle "malattie trasmissibili per pandemia Covid-19"; il provvedimento veniva giustificato con la designazione, da parte dello stesso CEO e tramite atto notarile, di un responsabile per la sicurezza, in capo al quale graverebbe, appunto, la responsabilità delle omissioni.
La Procura della Repubblica ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che “l’art. 2 D.Lgs. 81/2008 definisce il datore di lavoro come il soggetto titolare del rapporto di lavoro e che ha la responsabilità dell'organizzazione in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Il datore di lavoro può, in via generale e salvo quanto si dirà, delegare i suoi poteri a un soggetto specifico che possieda i requisiti richiesti dalla legge; lo stesso decreto esclude, però, in modo espresso all’art. 17, che la facoltà di delega operi per la valutazione dei rischi e per la designazione del responsabile per la sicurezza. Il dato letterale della norma appare insuperabile”.
Gli Ermellini sostengono in proposito che la motivazione della sentenza deve essere esaminata partendo dalla circostanza di fatto...