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Procedure concorsuali 23 Luglio 2026

Omologa forzosa: decisivo il voto dei privilegiati degradati

Il requisito richiesto dall’art. 112, c. 2, lett. d) del Codice della crisi può ritenersi soddisfatto anche quando il consenso provenga da una classe composta da creditori privilegiati incapienti.

Il Tribunale di Venezia, con il provvedimento del 27.01.2026, affronta uno dei profili più discussi della disciplina del concordato in continuità, offrendo una soluzione interpretativa destinata ad alimentare il dibattito. La pronuncia riconosce, infatti, efficacia, ai fini del cross-class cram down, al voto favorevole espresso da classi composte da creditori privilegiati solo parzialmente soddisfatti. Si tratta di una conclusione di particolare interesse perché si discosta dall’orientamento più restrittivo emerso in parte della giurisprudenza di merito e fornisce indicazioni operative destinate a incidere sulla predisposizione dei piani concordatari.La proposta concordataria era stata approvata da 11 classi su 12, l’unica classe dissenziente era costituita da creditori chirografari, mentre numerose classi favorevoli comprendevano creditori assistiti da privilegio degradato per incapienza. Accertata la regolarità della procedura, la corretta formazione delle classi, la fattibilità del piano e la convenienza della proposta rispetto allo scenario liquidatorio, il Collegio ha quindi verificato la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 112 del Codice della crisi per procedere all’omologazione nonostante il dissenso manifestato da una parte dei creditori.La motivazione prende espressamente atto dell’orientamento secondo cui la classe favorevole dovrebbe essere composta esclusivamente da creditori privilegiati integralmente qualificabili come tali, con...

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