E’ possibile definire operazioni oggettivamente inesistenti tutte quelle operazioni e attività d’impresa che risultino in tutto o anche solo parzialmente carenti del requisito di effettività e pertanto privi di riscontri di sorta nel contesto della realtà commerciale. Da un punto di vista fiscale, in ipotesi del genere i costi correlati a tali operazioni soano da considerare non deducibili dal reddito d’impresa, per evidente mancanza del requisito di certezza; di conseguenza, l'IVA eventualmente computata su tali componenti si dovrà ritenere indetraibile. Tutto ciò, per quanto attiene all’aspetto amministrativo. Dal lato della rilevanza penale, invece, tanto l’emissione di fatture false, quanto il loro utilizzo, costituiscono due distinte ipotesi di reato specificamente disciplinate ai sensi dell’art. 8 (emissione) e art. 2 (utilizzo) del D.Lgs. n. 74/2000.
Data la rilevanza delle conseguenze connesse con tali ipotesi di false fatturazioni, sia sul piano amministrativo che sotto l’aspetto penale, l’onere probatorio rappresenta un fattore centrale nel contesto della risoluzione di eventuali controversie. E invero, in linea di principio, al cospetto della dedotta inesistenza di operazioni commerciali, spetterebbe in via esclusiva all’Amministrazione finanziaria fornire i concreti riscontri probatori relativamente al fatto che una determinata operazione commerciale, documentata da...