La legge sull’usura ha introdotto nell’ordinamento italiano un sofisticato meccanismo di calcolo del limite oltre il quale i tassi di interesse devono essere considerati usurari, ma non specifica le modalità di calcolo.
L’impianto normativo non consente di individuare con esattezza tutte le voci che compongono il Tasso effettivo globale (TEG) applicato nelle singole fattispecie dagli istituti di credito. Le principali problematiche applicative sembrano destinate ad essere risolte sulla scorta dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità che va consolidandosi, secondo cui trova applicazione il principio dell'onnicomprensività della norma penale che disciplina l’usura. In particolare, l’art. 644, c. 4 c.p. dispone che, nella determinazione del tasso di interesse usurario, vanno computate le commissioni, le remunerazioni “a qualsiasi titolo” e le spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. Assumono rilievo dunque tutti gli oneri che il cliente deve sopportare in connessione con il suo uso del credito, a prescindere dal fatto che tali costi siano stati conteggiati o meno nella rilevazione periodica del Tasso effettivo globale medio (TEGM), comprese, ad esempio, le spese assicurative collegate all’erogazione del prestito.
Il complesso quadro normativo sopra delineato ha acceso numerosi dibattiti sull’esatta definizione del TEG ai fini della verifica dell’osservanza della legge antiusura. La norma nulla dice, infatti, in merito a voci di costo che il cliente dell’istituto di credito sostiene e che non rientrano esplicitamente nei tassi di interesse. Le questioni di...