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Amministrazione e bilancio 18 Aprile 2026

Operatori sanitari, diversi trattamenti se si è soggetti a vigilanza

Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate in merito all’emissione di fatture elettroniche ed esenzione Iva per le varie professioni sanitarie.

Come disposto dall’art. 2 D.Lgs. 12.06.2025, n. 81 gli operatori sanitari non possono emettere fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie verso pazienti consumatori finali. Pertanto, anche per tutto il 2026 (e gli anni a venire salvo diverse future definizioni legislative) le fatture che emette il medico per le prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche non possono essere elettroniche ma cartacee e vanno inviate annualmente al Sistema Tessera Sanitaria.Si ricorda, infatti, che l’art. 5 D.Lgs. 81/2025 dispone che l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria a partire dai dati relativi al 2025 non ha più cadenza semestrale ma annuale, entro il 31.01 dell’anno successivo. La motivazione del divieto di emettere fatture elettroniche è stata quella di evitare onerosi investimenti infrastrutturali da parte dell’Amministrazione Finanziaria volti a individuare un sistema di gestione delle fatture elettroniche diverso dallo SdI che garantisse un’adeguata tutela della privacy e assieme contenere anche i costi da sostenere da parte degli operatori sanitari per adeguarsi a questo. Sull’argomento recentemente è uscita la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 24.02.2026, n. 9/E che ha chiarito che il chiropratico, l’osteopata e il chinesiologo, non rientrando tra le professioni e le arti sanitarie soggette a vigilanza di cui all’art. 99 del Testo unico delle leggi sanitarie (R.D. 1265/1934) e non essendo ammesse tra le spese detraibili...

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