Quando la forma contrattuale adottata dissimula la realtà dei rapporti intercorrenti tra le parti, l’operazione è definibile come “giuridicamente inesistente”: ne consegue che ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) rileva penalmente l’utilizzo delle relative fatture ricevute per detrarre l’Iva esposta e abbattere i costi. Principio sancito nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 33994/2022, che ha confermato il sequestro preventivo ai fini di confisca di ingenti somme di denaro, beni mobili e immobili appartenenti a 2 società ed al loro legale rappresentante.
Le società (utilizzatrici) stipulavano con una terza società un contratto di appalto di servizi, dissimulando quello che in realtà era un’illecita intermediazione di manodopera. In merito allo svolgersi dei rapporti fra le 3 società, la sentenza stigmatizza che sebbene le fatture fossero relative “ad operazioni economiche effettivamente eseguite”, in realtà erano riconducibili “ad operazioni giuridicamente inesistenti”.
Nella forma del contratto di appalto di servizi, ex art. 29 D.Lgs. 276/2003, la terza società aveva dissimulato la reale illecita intermediazione di manodopera “non assumendo su di sé alcun rischio di impresa e consentendo alle società utilizzatrici...