L'accertamento basato sull'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti (quelle prive di riscontro nella realtà commerciale) è centrale nella pratica fiscale e penale. Tali operazioni comportano l'indeducibilità del costo e l'indetraibilità dell'Iva per la mancanza del requisito della certezza.L'Amministrazione Finanziaria ha l'onere di provare la fittizietà, assolvendo a tale compito anche mediante presunzioni semplici, purché dotate di gravità, precisione e concordanza.In particolare, il professionista deve essere consapevole che, una volta che l'Ufficio ha fornito indizi attendibili, spetta al contribuente fornire la rigorosa prova del contrario. Crucialmente, la Cassazione ha stabilito che tale onere non è assolto dalla mera esibizione della fattura o dalla dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento (es. bonifici o assegni). Questi elementi sono ritenuti "facilmente falsificabili" e "normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia".Nel caso esaminato nell’ultima pronuncia della Corte di Cassazione (ord. n. 27913/2025), l'inesistenza oggettiva delle operazioni di costruzione e fornitura è stata desunta da anomalie contrattuali, come la mancanza di una data di stipula certa e la firma dell'appaltatore riprodotta con fotocopia. Tali indizi concorrono a ritenere i contratti maldestramente falsi, evidenziando che l'accertamento di fatto (e la prova contraria)...