Accertamento, riscossione e contenzioso
04 Gennaio 2025
Operazioni inesistenti: prove per dimostrare non conoscenza frode
Nel caso di utilizzo di fatture inesistenti, la C.G.T. di secondo grado della Puglia (sent. 20.12.2024, n. 4273) ha ribadito gli elementi idonei a dimostrare l’estraneità alla frode posta in essere dal fornitore.
La difesa dalle contestazioni in materia di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, dal punto di vista del merito, prevede la dimostrazione della non conoscenza che il fornitore sia partecipe di un meccanismo fraudolento. La dimostrazione della c.d. “non conoscenza della frode” è particolarmente complicata in quanto comporta che il contribuente porti all’attenzione del giudice tributario un complesso di elementi e prove, non solo di natura prettamente contabile, ma anche sul comportamento tenuto nel corso del rapporto commerciale con il fornitore.In relazione a ciò si ritengono particolarmente interessanti le affermazioni formulate dai giudici d’appello della Corte di giustizia tributaria della Puglia che si sono occupati di una contestazione nei confronti di una società a cui veniva contestato l’utilizzo di fatture inesistenti relativamente alla fornitura di merce. L’Agenzia delle Entrate riteneva che le operazioni fossero inesistenti in quanto il fornitore risultava privo di scritture contabili, privo di personale dipendente e non aveva ottemperato ad alcun adempimento fiscale. Già nel giudizio di primo grado venivano riconosciute le difese della contribuente utilizzatrice delle fatture, ma l’Amministrazione Finanziaria proponeva appello per la riforma della decisione.La sentenza n. 4273/2024 nel confermare la pronuncia di primo grado afferma che gli elementi acquisiti dall’Agenzia delle Entrate presso il fornitore non sono decisivi e sono stati...