Ricorrendo agli indici elaborati dalla giurisprudenza, è possibile verificare quando e in che modo taluni istituti si prestino a essere utilizzati per eludere il divieto del patto commissorio; infine, si possono discriminare quegli istituti che, ancorché affini al patto commissorio, vi differiscono in quanto non realizzano il risultato illecito.
Tra i primi rientrano, per giurisprudenza risalente e granitica, le alienazioni a scopo di garanzia, operazioni in cui il trasferimento della proprietà è sospensivamente o risolutivamente condizionato dall’adempimento dell’obbligazione. Invero, nel caso in cui alla vendita si apposta una condizione risolutiva di adempimento (per cui il trasferimento si realizza con il verificarsi dell’inadempimento), così come nel caso di condizione sospensiva di inadempimento (che comporta lo stabilizzarsi degli effetti della vendita al momento dell’inadempimento), il negozio, attribuendo alla compravendita una funzione di garanzia dell’adempimento di un preesistente debito, realizza senza dubbio il risultato vietato dall’ordinamento.
Allo stesso modo, pertanto, è nullo il contratto preliminare in cui la vendita è funzionalmente collegata e subordinata, per mezzo di una condizione, all’adempimento di una precedente obbligazione contratta dal promittente venditore con altro negozio (cfr. Cass., 13.05.2013, n. 12642).
Ancora, ricalca lo schema illecito...