Il D.Lgs. 88/2025 corregge la disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere e internazionali introdotta dal D.Lgs. 19/2023. Lo Studio del Consiglio nazionale del Notariato n. 73-2026/I, approvato il 25.06.2026, ne esamina le innovazioni, evidenziando come il legislatore abbia recepito indicazioni emerse nel dibattito dottrinale e nella prima applicazione delle norme.
Il primo chiarimento riguarda le operazioni non armonizzate, comprese quelle che coinvolgono società regolate dalla legge di Stati extra UE. Il notaio rilascia il certificato preliminare alla società o all’ente italiano partecipante, esercita il controllo di legalità quando il soggetto risultante è sottoposto alla legge italiana e verifica sempre la conformità dell’operazione agli ordinamenti interessati, ai sensi dell’art. 25, c. 3 L. 218/1995. Non è invece richiesto il rilascio di certificazioni da parte di autorità straniere prive di un corrispondente obbligo normativo.
Per la trasformazione, resta fermo il principio secondo cui il trasferimento all’estero della sede statutaria avviene attraverso la procedura transfrontaliera o internazionale. Il nuovo c. 2 dell’art. 2510-bis c.c. considera però la trasformazione un trasferimento all’estero anche a prescindere dal luogo in cui viene fissata la sede statutaria. Secondo lo Studio, la società può quindi adottare una legge straniera mantenendo la sede in Italia, se l’ordinamento di destinazione lo consente: una soluzione che presenta problemi di coordinamento.
La redazione del progetto di trasformazione compete all’organo amministrativo e non può essere delegata. Il progetto deve indicare i benefici pubblici ricevuti, oppure dichiararne l’assenza. Il periodo di riferimento è di 5 anni; nelle operazioni internazionali sale a 10 anni per i benefici pubblici localizzati. Sul piano deliberativo, le società di persone decidono, salvo diversa previsione dell’atto costitutivo o dello statuto, a maggioranza calcolata secondo la partecipazione agli utili. Per le S.r.l. occorrono sia i 2/3 del capitale rappresentato in assemblea sia almeno la metà del capitale sociale.
La pubblicità della trasformazione in uscita viene scandita in adempimenti distinti: il notaio deposita la decisione entro 30 giorni; il certificato preliminare segue le regole dell’art. 29; l’attestazione dell’autorità dello Stato membro di destinazione va depositata entro 45 giorni dal ricevimento. Per le operazioni in entrata, il nuovo art. 5-bis consente di completare i dati necessari all’iscrizione e, con delega, di apportare le modifiche statutarie strettamente indispensabili.
La disciplina dei debiti pubblici diventa più selettiva. I debiti per restituzione di benefici localizzati revocati e quelli per recupero di aiuti di Stato devono essere soddisfatti o garantiti. Per altri debiti, compresi quelli tributari e previdenziali, l’obbligo è collegato a specifici indicatori di crisi per i soggetti tenuti al deposito del bilancio, con ulteriori esenzioni. Restano la documentazione richiesta e i poteri di verifica del notaio.
Infine, il correttivo coordina informazione e consultazione dei lavoratori e semplifica lo scorporo verso nuove società interamente partecipate dalla scissa. Le norme transitorie impongono di verificare lo stato del procedimento all’8.07.2025, senza applicare indistintamente tutte le novità alle operazioni già avviate.
