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Diritto 17 Ottobre 2023

Operazioni soggettivamente inesistenti: la possibile contestazione

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia afferma che è illegittima la contestazione di utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti se l’Amministrazione Finanziaria non dimostra la conoscenza del cessionario della condotta fraudolenta del cedente.

L’Amministrazione Finanziaria contestava a una società l’utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti, fondando la propria pretesa sul fatto che il soggetto cedente (controparte commerciale) avesse omesso la trasmissione delle dichiarazioni fiscali, non avesse versato le imposte e fosse privo di un’effettiva operatività commerciale. A seguito di un primo grado favorevole alla contribuente l’Agenzia delle Entrate propone appello per la riforma del giudizio. La sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia n. 2834/2023, nel confermare il giudizio di primo grado, ha riconosciuto le difese della società contribuente. In particolare, i giudici hanno affermato che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, nonché della Corte di Giustizia UE, in tema di detrazione Iva, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti l’Amministrazione Finanziaria ha l’onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore era fittizio, ma anche che il destinatario era consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto che l’operazione era finalizzata all’evasione dell’imposta. Proseguono i giudici ricordando che incombe sul contribuente (cessionario) la prova di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare a un’evasione fiscale e di aver adoperato la diligenza massima...

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