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Diritto
28 Aprile 2021
Operazioni soggettivamente inesistenti: la valutazione della prova
Il vaglio degli oneri probatori risulta sovente difficoltoso e a tratti non sempre ben definito e compreso dagli “specialisti” del settore. Alla Cassazione il compito di correggere devianze esegetiche.
Con riferimento alla tematica che involge questioni afferenti al riscontro di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, non può dirsi che il giudice tributario abbia fatto un corretto governo e applicazione delle regole che presiedono alla corretta ripartizione degli oneri probatori, qualora il medesimo abbia omesso di prendere in opportuna considerazione gli elementi conoscitivi offerti dall'Amministrazione Finanziaria dai quali poter già concretamente ricavare, ancorché soltanto in via presuntiva, non solo la natura fittizia delle società che apparivano come presunte venditrici dell'impresa controllata, ma anche che il legale rappresentante di essa, avendo avuto contatti diretti coi venditori esteri, per alcune operazioni commerciali e avendo, in tali contesti commerciali, beneficiato in maniera pressoché sistematica di prezzi inferiori al valore di mercato dei beni acquisiti (nella specie: autovetture), era ben conscio, o almeno avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza, in ragione della qualità professionale ricoperta e della sostanziale inesistenza del contraente che risultava solo in apparenza il cedente nelle transazioni realizzate.
Con tale assunto la Cassazione (Cass. civ., Sez. V, ordinanza 9.04.2021, n. 9399) risulta essersi nuovamente pronunciata sulle frodi Iva, concentrando la propria attenzione sulla prova della consapevolezza della partecipazione a un disegno fraudolento altrui.
Viene...