Con il provvedimento del 18.12.2025 la UIF ha riscritto le istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, che dal 1.07.2026 hanno sostituito quelle in vigore dal 2011. Le nuove regole riguardano tutti i soggetti obbligati, commercialisti compresi, e ruotano intorno a un’idea precisa: la segnalazione è la conclusione di un’analisi seria del caso, non un gesto difensivo da compiere al primo segnale d’allarme.
Criteri individuati - Il punto di partenza è l’anomalia, cioè un comportamento del cliente o un’operazione che non torna rispetto a ciò che si conosce di lui.
Individuata l’anomalia, il professionista deve chiedersi se esista una spiegazione ragionevole alla luce delle informazioni di cui dispone. Solo quando la risposta è negativa il dubbio diventa sospetto e la segnalazione diventa dovuta.
Per evitare automatismi, il provvedimento indica alcune circostanze che, prese isolatamente, non bastano a giustificare una SOS. Le più ricorrenti nella pratica di studio sono:
- l’attribuzione al cliente di un profilo di rischio elevato;
- la presenza di notizie negative sul suo conto;
- una richiesta di informazioni ricevuta dalla UIF o da altra autorità;
- l’utilizzo di contante, anche frequente e oltre soglia.
Lo stesso vale per gli indicatori di anomalia: se l’analisi complessiva porta a escludere il sospetto, il fatto che una situazione vi corrisponda non obbliga di per sé a effettuare la segnalazione.
Conseguenze applicative - In concreto, il cuore del lavoro del professionista si sposta dalla fase dell’invio a quella della valutazione.
Quando si conclude che il sospetto non sussiste, è opportuno conservarne una traccia, anche sintetica, nel fascicolo del cliente, richiamando i documenti esaminati. È questa traccia a consentire, a distanza di tempo, di dimostrare che la decisione di non segnalare è stata ponderata e non frutto di disattenzione.
Quando invece la segnalazione è dovuta, occorre descrivere in modo chiaro l’operatività e spiegare le ragioni del sospetto. La UIF chiede di evitare sia gli elenchi indistinti di operazioni sia il semplice rinvio agli indicatori di anomalia: conta il ragionamento seguito dal professionista, non la quantità di dati trasmessi.
Deve essere adeguata anche l’organizzazione dello studio. Il professionista che opera individualmente è il referente per le segnalazioni. Negli studi associati e nelle STP il ruolo spetta al legale rappresentante o a un delegato interno formalmente nominato. Dove è prevista la funzione antiriciclaggio occorre inoltre una procedura interna scritta, proporzionata alle dimensioni dello studio, che può trovare posto nel documento di autovalutazione del rischio.
Profili critici - L’impostazione è condivisibile, ma cambia la percezione del rischio. Finora molti studi hanno considerato la segnalazione inviata per scrupolo come una forma di tutela. Con le nuove istruzioni questa scelta perde la sua funzione protettiva: una SOS priva di un sospetto motivato può essere considerata di scarsa qualità e portare a richieste di integrazione da parte della UIF.
Il professionista deve quindi bilanciare due esigenze: non segnalare in modo automatico e, allo stesso tempo, non incorrere nell’omessa segnalazione. L’equilibrio si regge sulla qualità della valutazione e, soprattutto, sulla capacità di documentarla.
Negli studi associati, poi, la nomina di un unico referente non attenua la responsabilità dei singoli soci: a ciascuno spetta comunque l’onere di far pervenire al referente le anomalie emerse sui propri clienti.
