La VI^ Sezione Civile della Cassazione (ordinanza 11.12.2019, n. 32427) interviene sulla tematica sempre attuale delle presunzioni scaturenti da accertamenti bancari e poste a carico del contribuente ai sensi dell’art. 32 D.P.R. 600/1973: norma in virtù della quale i versamenti operati su conto corrente bancario intestato al contribuente o comunque a lui riconducibile (per esempio, in quanto intestato a un parente stretto: il coniuge), vanno normalmente imputati a ricavi conseguiti nell’esercizio dell’attività di libero professionista o di lavoratore autonomo.
Al cospetto di tali attività accertative, operate in presunzione, è pur sempre possibile per il contribuente apprestarsi a fornire compiuta prova contraria. E invero, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, al fine di superare la presunzione de quo, non basta presentare generiche attestazioni relative a ipotetiche causali dell'affluire di somme in un determinato conto corrente preso in esame, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, o anche della loro alienità rispetto all'attività professionale comunque svolta.
Nella pronuncia in epigrafe viene tuttavia chiarito un ulteriore aspetto, specificando come il principio presuntivo testé espresso trovi applicazione anche in presenza di alcuni...