La giurisprudenza di legittimità era intervenuta in più di un'occasione sull'interpretazione dell'art. 16 L.F. che disciplina l'opponibilità ai terzi della sentenza dichiarativa di fallimento, stabilendo che produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione, mentre nei riguardi dei terzi detti effetti si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel Registro delle Imprese. Tale norma deve porsi in armonia con quanto stabilito dall'art. 44 L.F., la cui disciplina stabilisce che tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori; sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.
Orbene, posto che il riferimento temporale contenuto nelle richiamate norme prende in considerazione solo la data, la Corte di Cassazione (sent. 20.03.2020, n. 7477) ha chiarito che gli effetti della sentenza di fallimento nei confronti dei terzi decorrono dall'ora “zero” del giorno in cui essa è stata depositata. Ritiene la Corte, infatti, che la fattispecie descritta dall'art. 44 L.F., in relazione ai pagamenti, ipotizza che l'atto, o meglio gli effetti giuridici dell'atto, siano riferibili alla sfera patrimoniale del fallito, con la conseguenza che il pagamento effettuato mediante ordine di bonifico richiede l'esistenza di un valido ed efficace rapporto contrattuale...