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Lavoro 20 Dicembre 2019

Opportunità e cautele nel periodo di prova

Strumento per valutare la convenienza di un rapporto di lavoro che può essere interrotto da una delle parti senza obbligo di motivare la decisione, di darne preavviso e pagare un’indennità sostitutiva.

Il periodo di prova è un periodo di tempo la cui durata è stabilita dai CCNL con riguardo alla qualifica e all'inquadramento del lavoratore, durante il quale il rapporto di lavoro, pur pienamente operante nei suoi effetti, può essere interrotto da una delle parti senza obbligo di motivare la decisione, di darne preavviso o di pagare un’indennità sostitutiva. L'assunzione del lavoratore deve risultare da atto scritto precedente all'effettivo inizio dell'attività, a pena di nullità. La nullità comporta l'inesistenza del patto e la definitiva instaurazione del contratto; implica il diritto alla reintegra nel posto di lavoro e un indennizzo risarcitorio fino a un massimo di dodici mensilità. Il provvedimento di recesso, in questo caso, è equiparato al licenziamento disciplinare privo di consistenza materiale. Viceversa, se il contratto è valido, la comunicazione di recesso deve pervenire al lavoratore prima dello scadere del periodo di prova. Se il rapporto prosegue senza disdetta dopo il termine, è instaurato definitivamente e il servizio prestato si computa nell'anzianità del lavoratore. Il periodo di prova è previsto al fine di valutare, in generale, la convenienza a instaurare il rapporto di lavoro e al datore di lavoro è necessario per verificare non solo le capacità professionali del lavoratore, ma anche la sua personalità...

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