Accertamento, riscossione e contenzioso 15 Settembre 2025

Opposizione a decreto ingiuntivo e domanda riconvenzionale

La Suprema Corte con ordinanza 24.08.2025 n. 23801 risolve la questione circa la disciplina da applicare alla domanda riconvenzionale formulata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo di competenza, per valore o materia, di un giudice diverso da quello adito.

L’opposizione a decreto ingiuntivo con formulazione di domanda riconvenzionale di competenza (per valore o materia) di un giudice diverso non è di semplice soluzione. La disciplina del caso di specie risulta dal combinare il contenuto normativo rilevante dell’art. 36 c.p.c. sulle domande riconvenzionali con quello dell’art. 39 c.p.c. sulla continenza di cause, che prevede che, il giudice, preventivamente adito, se è competente a decidere la causa proposta successivamente, dichiari con ordinanza la continenza e fissi un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti a sè.Il dettato dell’art. 39 riguarda il caso in cui le 2 cause - l’una continente e l’altra contenuta - siano incardinate in tempi diversi dinnanzi a giudici diversi, ma è applicabile ovviamente anche nel caso in cui le due cause siano incardinate in tempi diversi avanti allo stesso giudice (ad esempio con la formulazione di una riconvenzionale).Il problema si pone quando il giudice preventivamente adito (in via monitoria) non sia competente anche per la causa (riconvenzionale) proposta successivamente (per valore). In questo caso non può accadere che il giudice si spogli della causa (contenuta) anteriormente proposta per affidarla al giudice della causa continente (stante la competenza funzionale alla cognizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo). Né può accadere che egli si spogli di tale competenza revocando sic et simpliciter il decreto ingiuntivo (ciò...

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