La Corte di Cassazione, con la sentenza 5.06.2020, n. 10820, ha stabilito, riformando un precedente orientamento, che il fallimento del debitore esecutato intervenuto nel corso del giudizio di opposizione all'esecuzione e dopo l'emissione dell'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate, non comporta l'inammissibilità della procedura presso terzi. La procedura esecutiva di espropriazione di crediti presso terzi, ritiene la Corte, ha la funzione di soddisfare il creditore non già attribuendogli il ricavato di una vendita forzata o assegnandogli una res determinata, ma trasferendo al creditore procedente la titolarità del credito vantato dal debitore nei confronti del terzo. Questo trasferimento avviene per effetto dell'ordinanza prevista dall'art. 553 c.p.c. e consiste in un mutamento del soggetto attivo dell'obbligazione dovuta dal terzo pignorato. Se dunque, prosegue la Corte, lo scopo dell'espropriazione di somme di denaro è quello di trasferire un credito dal debitor debitoris al creditore procedente e se l'ordinanza di assegnazione realizza questo trasferimento, deve concludersi che, con la pronuncia di quella ordinanza, la procedura esecutiva ha raggiunto il suo scopo ed è da quel momento conclusa e definita.
Questi principi sono stati ripetutamente affermati dalla Corte di legittimità (sent. 26.02.2019, n. 5489), secondo cui l'assegnazione al creditore del credito verso terzi del...