La questione delle eccezioni esperibili nell'ambito di un giudizio di opposizione all'esecuzione è sempre attuale, laddove il codice di rito, ma soprattutto la giurisprudenza, hanno favorito un approccio non univoco al tema. In primis, occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'art. 27 c.p.c. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo.
Il citato articolo, inoltre, al secondo comma prevede che quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni, si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notifica del ricorso e del decreto.
Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti o che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.
Il dubbio risiede nella...